DOMANDE FREQUENTI

PROTELL si impegna al fine di rispondere nel miglior modo possibile a tutte le domande che le vengono poste. PROTELL declina però qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni ed alle prese di posizione pubblicate su queste pagine.

  1. Modification de la législation sur les armes?
  2. Concessione di permessi d'acquisto di armi (PAA)
  3. Autorizzazioni eccezionali
  4. Armi per tiro a raffica e tiro a raffica
  5. Prestito di armi
  6. Successione
  7. Trasporto di armi
  8. Porto d'armi
  9. Varie (Prodotti Spray e Coltelli)
  10. Tasporto di armi
  11. Sparare
  12. Suppressori e puntatori laser
  13. Contrassegnare le armi
  14. Armi vietate
  15. Munizione
  16. Sequestro
  17. Importazione ed esportazione
  18. Contratti sulle armi

1. Modification de la législation sur les armes?

Questione: Quelles sont les armes concernées et pouvant désormais n'être acquises qu'avec une autorisation exceptionnelle?
Risposta:

2. Concessione di permessi d'acquisto di armi (PAA)

Questione: Un fucile monocanna del calibro 10 sottostà o no al PAA?
Risposta:

L'Ordinanza sulla legge federale sulla caccia è stata modificata recentemente. In merito alla lunghezza della canna c'è stata una piccola agevolazione, ora per la caccia sono ammesse anche le canne a partire da 45cm. In relazione al calibro dei pallini non ci sono state modifiche, il calibro massimo consentito è 12. Di conseguenza un fucile di calibro 10 in Svizzera non è considerata un'arma da caccia e di conseguenza sottostà al PAA (la definizione di calibro dei pallini deriva dall'inglese. Più è piccolo il numero più è alto il calibro, quindi i pallini di calibro 10 sono più grandi di quelli con il calibro 12).

Questione: È corretto se l'autorità cantonale competente non accetta un formulario di richiesta di PAA dell'Ufficio federale di polizia e presenta un proprio formulario?
Risposta:

Il formulario sulla pagina dell'Ufficio federale di polizia:
Richieste e moduli 
rispecchia esattamente le basi giuridiche ed è stato allestito dalla giurista della confederazione competente. Nonostante il fatto che l'Ufficio centrale delle armi, in ossequio all'art. 58 cpv. 1r dell'Ordinanza sulle armi (OArm), è competente per l'allestimento dei formulari previsti dalla legge (quindi anche di quello per la richiesta del PAA) non si può pretendere che il Cantone adatti questo formulario alle richieste specifiche del Cantone e poi chiedere di riempire il "loro" formulario. Tuttavia, quello che il Cantone non può fare è chiedere informazioni per le quali non esiste una base giuridica.

Ad esempio nel formulario del Canton Zurigo nella tabella "descrizione del tipo di arma" si possono lasciare in bianco le quattro colonne a destra. Si deve riempire solamente la prima colonna "tipo" nella quale bisogna riportare appunto il tipo di arma (pistola, fucile a ripetizione, ecc.). Secondo l'art. 15 cpv. 1 dell'OArm può essere richiesto solamente il tipo di arma. Obiettivamente le ulteriori informazioni sono inutili poiché l'autorità deve solamente verificare che non vi siano dei motivi per rifiutare il rilascio del PAA. Ai fini del rilascio del PP non è rilevante sapere quale arma esattamente deciderà di acquistare il richiedente. Al più tardi 30 giorni dopo l'acquisto l'autorità riceve comunque la copia "C" del PAA sulle quali troverà tutte le informazioni richieste.

Questione: Volevo ordinare un PAA, tuttavia mi è stato rifiutato il rilascio poiché nell'ARMADA ho un iscrizione "R". A questo proposito vorrei aggiungere che non ho precedenti penali di nessun tipo e non ho prestato servizio militare. Il Comune può rifiutarsi di rilasciarmi un PAA per il suddetto motivo? Mi sono rivolto a voi poiché quest'arma mi serve per la mia attività sportiva.
Risposta:

Da poco l'accesso delle autorità civili è stato esteso al sistema DAWA dell'esercito. Questo è quanto previsto da alcuni anni dalla legge sulle armi. L'idea di fondo è condivisibile e corretta. Le persone alle quali nell'esercito è stata ritirata l'arma non possono detenere armi nemmeno nella vita civile. Tuttavia ora si presentano due problemi:

- L'esercito fa poca distinzione nelle sue registrazioni, non viene specificato se c'è stato l'obbligo di ritirare l'arma (ad esempio perché il detentore minacciava terze persone) oppure se in occasione del reclutamento il soldato è stato scartato perché reputato inabile al servizio a causa del forte sovrappeso e quindi non è nemmeno mai entrato in possesso dell'arma. Se l'arma è stata ritirata a causa di minacce contro terze persone, questo significa che anche nella vita civile le autorità non rilasceranno alcun PAA. Mentre invece se l'esercito non ha consegnato l'arma ad una persona perché ad esempio soffriva di forte sovrappeso e quindi non era abile al servizio, non ha influenza sul rilascio di un PAA nella vita civile. A questo punto arriviamo al secondo problema, la protezione dei dati:

- Poiché l'esercito iscrive solamente una "R", l'autorità civile non è a conoscenza dei motivi che hanno portato al ritiro rispettivamente al mancato rilascio dell'arma e di conseguenza in un primo momento cautelativamente non rilascerà il PAA. Per motivi di protezione dei dati l'esercito non può semplicemente inoltrare il dossier alle autorità civili, per questo motivo sarebbe lei stesso che deve richiedere il suo dossier all'esercito ed in un secondo momento sottoporto in visione alle autorità comunali confermando che non ci sono motivi rilevanti per il rifiuto del rilascio di un PAA.
Sicuramente si chiarirà la situazione se dimostra alle autorità comunali che l'esercito non le ha ritirato l'arma, bensì che l'esercito non l'ha arruolata per motivi non rilevanti ai fini del diritto sulle armi.

Questione: In occasione dell'acquisto di armi e munizioni deve essere stipulato un contratto di acquisto o è sufficiente il PAA dell'acquirente?
Risposta:

Ogni passaggio di proprietà di un'arma sottostà alla forma scritta. Per le armi con l'obbligo del PAA il PAA fa da forma scritta, invece per le armi per le quali non è previsto un PAA è valido il contratto di acquisto di armi.

Se vendete un'arma che sottostà all'obbligo di un PAA, l'acquirente verrà da lei con tanto di PAA. Lei in qualità di venditore compilerà il PAA nella parte in fondo con le informazioni richieste (tipo di arma, marca, calibro, numero e indicazioni personali del venditore). Infine sottoscrivete entrambi dove richiesto. L'originale resta a lei in qualità di venditore, la parte B va consegnata all'acquirente e la C entro 30 giorni deve essere inviata dal venditore all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell'acquirente. In questo modo sono concluse tutte le formalità. Un altro tipo di contratto è necessario solamente per le armi che non sottostanno all'obbligo di PAA.

Questione: È giuridicamente corrette non rilasciare un permesso di acquisto di armi ad una persona che non ha nessun iscrizione per violenza o altro nel casellario giudiziale?
Risposta:

A questa domanda non si può rispondere senza conoscere tutti i dettagli ed i fatti della persona. Un motivo di rifiuto per il rilascio di un PAA è la presenza di più di un iscrizione nel casellario giudiziale indipendentemente dalla natura dell'iscrizione. Un altro caso di rifiuto potrebbero essere degli atti di violenza a carico del richiedente. Oltre a questi ci sono ancora molti motivi per i quali si potrebbe rifiutare il rilascio di un PAA che potrebbero anche essere rilevanti se a conoscenza delle autorità. Ecco alcuni esempi:

- Intenzioni di suicidio dichiarate apertamente
- Provvedimenti psichiatrici o psicoterapeutici
- Problemi di alcool o droga
- Minacce
Tuttavia vi sono ancora altri motivi oltre a quelli sopraelencati.

I soci PROTELL possono rivolgersi al servizio giuridico di PROTELL nel caso in cui gli fosse stato rifiutato il rilascio di un PAA.

Questione: Vorrei acquistare alcune armi ed iniziare una piccola collezione. Per quali armi è necessario possedere un permesso di acquisto di armi?
Risposta:
  1. Armi vietate: Armi per il tiro a raffica, dispositivi di tiro militari, ecc.
    Per questo tipo di armi è necessaria un'autorizzazione eccezionale
  2. Armi che necessitano del permesso di acquisto di armi: revolver, pistole, Pump Action, semiautomatiche, ecc.
    Per questo tipo di armi è necessario un permesso di acquisto di armi.
  3. Armi che sottostanno all'obbligo di notifica: Armi da caccia, armi sportive, moschetti, ecc.
    L'acquirente deve dimostrare di adempiere alle condizioni previste dalla legge (es. con una fedina penale pulita). Il venditore stipula con l'acquirente un contratto formale ed entro 30 giorni invia una copia di quest'ultimo all'ufficio cantonale delle armi del Cantone in cui è domiciliato l'acquirente.
  4. Armi che non sottostanno all'obbligo di notifica in caso di cessione: Armi ad aria compressa, Softair – e armi giocattolo che a causa del loro aspetto potrebbero essere scambiate con armi vere.
    Procedere come al punto 3. Tuttavia non deve essere spedita una copia del contratto all'ufficio cantonale delle armi.

3. Autorizzazioni eccezionali

Questione: Nella legge sulle armi vi sono molti divieti. A quanto pare però vi sono autorizzazioni eccezionali per quasi tutto. Come devo procedere per ottenere un’autorizzazione eccezionale?
Risposta:

Le autorizzazioni eccezionali (ad esempio per l’acquisto di armi per il tiro a raffica oppure per l’acquisto di silenziatori) vengono rilasciate quasi tutte dall’ufficio di armi cantonale. I Cantoni hanno un raggio di azione molto ampio. La legge all’art. 28b parla di „motivi rispettabili“, necessari alfine di ottenere un’autorizzazione eccezionale. Di base il richiedente deve adempiere a tutti i requisiti richiesti per il rilascio di un PAA. Inoltre, deve esporre in modo credibile la sua particolare necessità. L’attività di collezionismo è uno dei motivi rispettabili. Inoltre, il Tribunale amministrativo del Canton Argovia in una sua sentenza ha deciso che deve essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma per il tiro a raffica, se il richiedente non ha ancora una collezione ma ha intenzione di iniziarla. In occasione di un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un arma per il tiro a raffica tuttavia vi sono ulteriori direttive da seguire in merito al luogo di deposito dell’arma, poiché l’otturatore deve essere tenuto in un luogo diverso dall’arma stessa e messo sottochiave. La polizia procede a controlli regolari in loco.


4. Armi per tiro a raffica e tiro a raffica

Questione: Mi sta sfiorando l'idea di acquistare un'arma nella versione automatica. Fortunatamente nel mio Cantone, una volta soddisfatti tutti i requisiti legali, l'autorizzazione eccezionale viene rilasciata abbastanza facilmente. Sono a conoscenza del fatto che la custodia corretta di armi automatiche (o altri "oggetti vietati" che sottostanno all'obbligo di autorizzazioni eccezionali) viene controllata dalla polizia ogni due anni. Poiché non acquisto l'arma solamente per metterla in vetrina vorrei utilizzarla di tanto in tanto. A questo punto mi sorgono le seguenti domande:  È corretto che bisogna richiedere un'autorizzazione al costo di CHF 180.00 per ogni giorno di tiro!?  Se sì, si necessita dell'autorizzazione anche se si spara solo in modalità colpo per colpo?  Quali sono le conseguenze se l'arma viene utilizzata senza autorizzazione?  Esiste una multa (se sì di quanto è?) oppure viene considerata un'infrazione della legge sulle armi, che implica un procedimento penale? 
Risposta:

Non tutti i Cantoni sono cooperativi per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni eccezionali; si ritenga dunque fortunato se il suo Cantone applica la legge correttamente e le rilascia l'autorizzazione senza grossi problemi dopo aver verificato l'adempimento dei presupposti legali. 

Le autorizzazioni per il tiro con armi a raffica costano CHF 100.00. Questo importo è dettato dall'Ordinanza sulle armi e non può essere modificato dal Cantone. Tuttavia, la legge non determina la durata di una tale autorizzazione. La prassi dei Cantoni prevede che l'autorizzazione di cui sopra venga rilasciata per un giorno. Tuttavia, se il Cantone si dimostra un po' flessibile, non è escluso che con una giustificazione valida si possa ottenere un'ulteriore autorizzazione. Poiché le armi per il tiro a raffica sono armi "vietate" difficilmente il Cantone rilascerà autorizzazioni a tempo indeterminato. Purtroppo in ossequio alla legge è necessaria un'autorizzazione anche per il tiro colpo per colpo e non a raffica. 

Vi è però un'eccezione. Nel caso si trattasse di un'arma che può essere utilizzata anche nel tiro fuori servizio (quindi le versioni per il tiro a raffica del FASS 90 e del FASS 57) quest'ultima può essere utilizzata per il tiro fuori servizio senza un'ulteriore autorizzazione. 

Utilizzare un'arma per il tiro a raffica senza autorizzazione è una violazione, solo a partire da una certa entità della multa viene iscritta nel casellario giudiziale, tuttavia non si può prevedere se questa cifra viene superata poiché dipende da molti fattori.


5. Prestito di armi

Questione: Prestito di armi a minorenni e maggiorenni per uso sportivo o di caccia:
Risposta:

Se le armi vengono consegnate ai giovani tiratori all’interno dello stand di tiro e quest’ultimi sparano sotto la sorveglianza di monitori e prima di lasciare lo stand di tiro riconsegnano l’arma, giuridicamente si può fare anche senza stipulare un contratto di prestito. 

Le cose cambiano quando i giovani lasciano lo stand di tiro con le armi e sono responsabili loro stessi degli attrezzi sportivi. 

La legge sulle armi prevede un esonero del PAA per i giovani che prendono in prestito le armi per uso sportivo (art. 11a LArm e art. 23 OArm). 

Con questa eccezione e la compilazione del rispettivo formulario “Prestito di armi da sport a minorenni“ vedi
Prestito di armi da sport a minorenni

si compre interamente la problematica relativa ai minorenni. A questo proposito, questi giovani con il contratto di prestito delle armi prendono in prestito le armi dai proprietari e possono così anche portarle al proprio domicilio, tranne se ai genitori è vietato l’acquisto e la detenzione di armi. Non è rilevante che i genitori siano competenti in materia di armi poiché sono i giovani tiratori ad avere la responsabilità in materia. 

Diventa invece problematico quando i giovani compiono 18 anni e raggiungono la maggior età. A questo punto non è più applicabile l’eccezione di cui sopra e il trasferimento di armi sottostà alla normale legge sulle armi. Per i fucili standard, le armi ad aria compressa e alcune altre armi da sport si possono ancora applicare i contratti di prestito scritti senza un PAA. Mentre per le armi che sottostanno al PAA, tra le quali anche le pistole sportive di piccolo calibro, è necessario possedere una PAA. Il giovane tiratore maggiorenne dovrebbe quindi richiedere un PAA e prendere in prestito l’arma dal responsabile della società di tiro. Una volta terminato il periodo di prestito riconsegna l’arma al proprietario, senza che quest’ultimo debba richiedere il rilascio di un nuovo PAA, tuttavia in occasione della restituzione deve essere effettuata una comunicazione all’ufficio cantonale delle armi. 

PROTELL in occasione dell’ultima revisione della legge sulle armi aveva tentato di introdurre nella legge la possibilità di un contratto di prestito senza un PAA anche per i giovani tiratori già maggiorenni. Il Consiglio nazionale condivideva questa idea ma purtroppo il Consiglio degli Stati l’ha rifiutata tre volte cosicché questa direttiva non ha potuto essere integrata nella legge.

Questione: I miei due figli di 15 rispettivamente 17 anni da 6 anni frequentano il corso giovani tiratori. Possono trasportare individualmente il FASS 90 da casa al poligono (l’otturatore è separato dal resto dell’arma. Le armi vengono messe a disposizione da me)?
Risposta:

Parto dal presupposto che il FASS 90 di cui si parla sopra sia di proprietà privata. Non appena l’arma perde il suo “controllo” cioè uno dei due figli la porta con sé senza la sua presenza necessita di una conferma del prestito dell’arma per uso sportivo ad un minore. Poiché a livello di legge sulle armi valgono le medesime condizioni sia per l’arma intera che per le parti essenziali dell’arma non cambia nulla se l’otturatore è inserito o meno. Il rispettivo formulario lo può scaricare da:


Prestito di armi da sport a minorenni


6. Successione

Questione: Mio padre è deceduto da poco ed io in qualità di erede ho bisogno del vostro aiuto, purtroppo non so come ci si deve comportare in un caso del genere. Vorrei evitare che lo Stato si immischi facendo magari anche valere delle pretese. Mio padre deteneva legalmente alcune pistole oltre a qualche fucile per il quali ai tempi non era obbligatorio possedere un permesso di acquisto di armi.
Risposta:

Dal 12.12.2008 le condizioni per l’acquisto di armi sono identiche per tutti i modi di acquisto. Di conseguenza valgono le medesime disposizioni sia per l’acquisto di armi in armeria oppure tra privati. 

Concretamente per Lei ciò significa che: 

Per tutte le armi che sottostanno al PAA (Revolver, pistole, semiautomatiche, fucile a ripetizione, a pompa, fucili con leva guardamano, ecc. ) deve richiedere lei stesso un permesso di acquisto di armi. Tuttavia, Lei gode dell’eccezione secondo la quale può richiedere un unico PAA per tutte le armi ereditate. Compili il modulo e scriva nel campo nel quale viene richiesto il tipo di arma: “vedi elenco separato”. Il formulario si può scaricare al seguente link: 

Domande permesso d'acquisto

Nella migliore delle ipotesi ha già un inventario della successione nel quale vengono elencate tutte le armi, in caso contrario dovrà allestirne uno lei. Il formulario di richiesta con gli allegati richiesti è da consegnare alla polizia locale o all’amministrazione comunale. 

Se le viene rilasciato il PAA compili le indicazioni richieste (numero arma, calibro, ecc.) e lo firmi in qualità di acquirente. Quale venditore inserisce i dati del defunto, idealmente con copia dell’atto di morte di Suo padre. Infine, deve ancora provvedere all’invio della copia del “C” all’autorità competente. 

Le armi che non sottostanno al PAA (Moschetto 31, armi da caccia, armi per il tiro, ecc.) può prenderle in consegna compilando il relativo contratto (senza PAA), a condizione che non vi siano motivi di ricusazione. 

Contratto scritto 

Anche in questo caso può allestire un elenco separato e fare riferimento a questo elenco nel contratto. Il contratto contiene anche’esso molti campi da compilare. La copia del contratto la deve inviare all’ufficio cantonale delle armi esattamente come il „C“ per il PAA. 

In caso di dubbi o domande particolari contatti telefonicamente l’ufficio armi del Suo Cantone di domicilio che le fornirà tutte le informazioni necessarie. Qui di seguito un elenco degli uffici cantonali di armi: 

Uffici delle armi cantonali


7. Trasporto di armi

Questione: Secondo la legge sulle armi vigente è vietato trasportare pistole con i magazzini carichi e fino a qui non ci piove. Ma come stanno le cose per i clips dei revolver nei quali tutti e sei i colpi sono collegati? In questo caso i colpi possono già essere inseriti a casa? Questo tema all’interno della mia società di tiro ha scaturito varie opinioni in merito alla denominazione „magazzino“. Si tratterebbe di una questione di interpretazione. Lei cosa ne pensa?
Risposta:

Questa è una domanda alla quale non c’è una risposta chiara. Già l’art. 51 cpv. 2 della OArm non è del tutto esplicativo. Dr. Hans Wüst nel suo libro „Schweizer Waffenrecht“ è dell’avviso che il legislatore a causa dei rimedi giuridici (discussioni e decisioni in parlamento) non è nella facoltà di vietare i magazzini carichi durante il trasporto. Inoltre, nel testo dell’ordinanza si parla di magazzini e per la legge sulle armi la parola “magazzino” chiaramente non ingloba il Clip per un revolver. 

Sulla base di questi due argomenti è da escludere una pena nel caso in cui si trasportasse un’arma e un clip (il clip non è da inserire nell’arma!).


8. Porto d'armi

Questione: Nonostante io sia già stato rapinato (rapina a mano armata), il Canton Vaud non mi rilascia un porto d'armi, con la giustificazione che, di norma non vengono rilasciati porti d'armi a presone private.
Risposta:

PROTELL in occasione dell'elaborazione della formulazione del testo di legge della prima legge federale sulle armi (1.1.1999) si era battuta per una soluzione liberale che avrebbe reso possibile il porto d'armi a tutti i cittadini rispettosi della legge. Purtroppo il legislatore non ha seguito queste idee ed ha introdotto una direttiva più restrittiva nella Legge sulle armi. Numerose decisioni del Tribunale Federale erano addirittura più severe di quanto previsto dalla legge. Di conseguenza, il rilascio del porto d'armi è possibile solamente a condizioni molto limitate. 

Deve poter provare che la sua integrità fisica, la sua vita oppure oggetti di grande valore sono in pericolo e che la minaccia non può essere combattuta se non con un'arma da fuoco. Per poter rendere credibile questa immensa minaccia potrebbero magari essere utili i verbali della rapina, almeno nel caso in cui le circostanze hanno fatto sì che lei vedesse la morte in faccia. 

Può provare nuovamente a richiedere il porto d'armi con delle giustificazioni, documentazioni ed elementi di prova che vadano in questa direzione. Se l'autorità le dovesse rispondere che rifiutano il rilascio poiché il Canton Vaud non rilascia porti d'armi a persone private può provare a rivolgersi alla prossima Istanza poiché questa motivazioni in ogni caso è contraria alla legge. Tuttavia, non è ancora vinta, poiché come detto in precedenza l'asticella per il rilascio di autorizzazioni di questo genere è molto alta. 

Un porto d'armi è necessario solamente se vuole portare con sé l'arma in luoghi pubblici. Tuttavia, se in negozio dispone di un luogo dove i clienti non hanno accesso, lì è possibile detenere un'arma senza l'obbligo di avere un porto d'armi. Si tratta comunque di luoghi separati come ufficio, magazzino e anche, se delimitato, lo spazio tra bancone e le vetrine.

Questione: Se crede che il porto d'armi nazionale valga anche per i Cantoni Ginevra e Vallese si sbaglia di grosso. Ad esempio per poter accompagnare armati una persona da Zurigo a Ginevra serve un'autorizzazione eccezionale da Ginevra, rispettivamente dal Vallese. Il porto d'armi nazionale è valido solamente con questa autorizzazione da parte dell'autorità. Il Rösti-Graben non ha limiti. Ecco quanto esposto dalla polizia cantonale friborghese: un agente di sicurezza nella svizzera romanda deve svolgere una missione (armato o disarmato) spostandosi tra vari Cantoni concordatari (FR-VD-VS-GE-JU-NE) quest'ultimo deve ottenere un'autorizzazione dal Canton Friborgo (porta d'entrata per il concordato della Svizzera romanda). Se l'agente svolge la sua missione in uno dei Cantoni concordatari, necessita di un'ulteriore autorizzazione rilasciata dalle autorità dei Cantoni in questione. Quale "documento d'identità" l'agente di sicurezza, nel caso in cui la sua missione si dovesse protrarre su più giorni, riceve una cosiddetta "carta dell'agente". Se invece si tratta di un solo giorno viene rilasciata un'autorizzazione sotto forma di documento scritto. L'autorità competente: polizia cantonale friborghese, sezione agenzia di sicurezza.
Risposta:

Constatiamo che da tempo alcuni Cantoni romandi cercano di "raddrizzare" la Legge federale sulle armi. 

Nel problema di cui sopra non vi è un'inosservanza diretta della Legge sulle armi poiché i Cantoni non richiedono che vi sia l'obbligo di chiedere un nuovo "porto d'armi" al Cantone, considerato che ciò andrebbe decisamente contro l'art. 27 cpv. 3 LArm e sarebbe chiaramente nullo. I Cantoni concordatari richiedono che per lo svolgimento di missioni di sicurezza all'interno delle loro zone concordatarie sia necessaria la richiesta di un'autorizzazione. Poiché tuttavia quanto sopra non ha un legame diretto con il porto di armi, bensì in generale con il compimento della missione di sicurezza, a livello di legge sulle armi non è contestabile. 

Non sono in grado di giudicare quanto un concordato sulle agenzie di sicurezza possa essere ancorato nella legge, questo va ben oltre la legge sulle armi. Dovrebbe essere la società delle agenzie di sicurezza (se esiste), in qualità di soggetto in causa, a giudicare quanto sia giuridicamente corretto e se del caso contestarlo. Per PROTELL il fulcro deve comunque restare la Legge sulle armi, poiché in qualità di organizzazione di milizia non disponiamo delle risorse necessarie per poterci specializzare in tutti gli ambiti.

Questione: Ho abitato nel Canton Zugo e da tempo ho il permesso di portare un'arma. Se i primi porti d'arma erano senza limitazioni ad ogni rinnovo degli stessi veniva aggiunta qualche nuova regola. Quest'anno è stato nuovamente il caso, ed ora il porto d'armi è strettamente collegato alla ditta di sicurezza per la quale lavoro a tempo parziale. Credo che un procedimento di questo genere sia parificabile al divieto di lavoro poiché in caso di cambio di attività il mio porto d'armi non sarebbe più valido.
Risposta:

Purtroppo i Tribunali sono dell'avviso che il porto d'armi viene concesso solamente se vi sono condizioni concrete che non possono essere evitate mediante un altro mezzo. Questa idea è condivisa anche dal Tribunale federale. Di conseguenza è realtà il fatto che non sia sufficiente essere una guardia del corpo/accompagnatore di sicurezza, piuttosto bisogna esporre personalmente (o tramite una ditta) e concretamente per quali interventi o per quali attività di protezione di persona è indispensabile portare un'arma. 

È quindi realtà che in caso di cambio del datore di lavoro, a seconda delle attività del nuovo datore di lavoro, deve giustificare nuovamente la necessità di un porto d'armi.


9. Varie (Prodotti Spray e Coltelli)

Questione: Mi rivolgo nuovamente a voi poiché sono confuso in merito al porto di coltelli secondo il diritto sulle armi svizzero. Dal mio commerciante di armi ho visto un coltello simile al CRKT "Bear Claw" rispettivamente ad un "Kerambit". Cioè: piegato, lama rigida di ca. 9cm di lunghezza. Il commerciante a seguito del mio interesse all’acquisto mi ha detto: “Questo coltello può essere acquistato ma non portato!” Di conseguenza ho deciso di rinunciare all’acquisto poiché non necessito di un coltello da tenere nel “cassetto della mia scrivania”. Ora vedo in internet che questi coltelli del tipo Kerambit così come i coltelli apribili con una mano sola, secondo questo venditore, possono essere portati poiché non sono considerati armi. Il libretto informativo della polizia non mi ha aiutato più di quel tanto. Potrebbe per cortesia illuminarmi sul diritto vigente? Grazie mille.
Risposta:

Se un oggetto adempie alla definizione di arma secondo il diritto svizzero sulle armi, lo si può trasportare ma non portare senza un regolare porto di armi. 

“Portare” significa che l’arma è sull’uomo per un periodo prolungato e pronta all’uso con l’intenzione di poter utilizzare l’arma in ogni tempo. Trasportare invece significa portare con sé l’arma, che tuttavia non è pronta all’uso, da un „luogo di deposito“ all’altro mediante un tragitto più o meno corto. 

Il coltello indicato da lei non è né simmetrico e non è dotato di un meccanismo di lame automatico, non si tratta di un coltello a farfalla o da lancio. Alla luce dei fatti secondo la legge sulle armi non si tratta dunque di un’arma e le definizioni di portare e trasportare descritte sopra non sono da applicare per questo tipo di coltello. Di conseguenza, dato che non si tratta di un’arma può essere compravenduta liberamente. 

Tuttavia, il coltello con la lama piegata potrebbe essere considerato „oggetto pericoloso“ ai sensi della legge sulle armi. Il porto di oggetti pericolosi (vedi descrizione sopra)è possibile solo se si riesce a giustificare la motivazione del porto e si riesce a far credere che l’oggetto non verrà utilizzato in nessun caso in modo abusivo. Questa descrizione farebbe in modo che il porto del suddetto coltello potrebbe rappresentare un forte rischio nella vita di tutti i giorni e si dovrebbe quindi comunicare un motivo credibile come ad esempio il fatto che lei è spesso in giro per lavoro e necessita dunque di questo coltello oppure perché è un appassionato della natura e va spesso in campeggio, ecc.

Questione: Come stanno le cose con gli spray di autodifesa in Svizzera e all’estero?
Risposta:

In Svizzera i normali „spray al pepe“, contenenti Oleoresin Capsicum dall’1.1.1999 non sono più considerati armi e possono essere acquistati e portati senza problemi. Il Venditore tuttavia deve rispettare le condizioni di vendita dettate dalla legge sui prodotti chimici. Questi spray rappresentano un efficiente mezzo di autodifesa sulla corta distanza. L’efficacia sugli autori di reato che agiscono sotto l’effetto di alcool o di droghe tuttavia è ridotto. I cosiddetti “spray lacrimogeni” contenenti altre sostanze chimiche (ad esempio il Chloracetopheneon – la lista completa è elencata nell’allegato due dell’Ordinanza sulle armi), in Svizzera sono ancora considerate delle armi e di conseguenza non adatti all’autodifesa, bisognerebbe richiedere un PAA così come un porto d’armi. 

Attenzione: nei paesi confinanti vi sono direttive divergenti dalle nostre che conviene consultare di volta in volta.


10. Tasporto di armi

Questione: Recentemente ho venduto tutta la mia collezione di armi ad un commerciante di armi ed ho inviato le copie dei contratti di vendita all’ufficio cantonale delle armi. Ho sentito che vi è la possibilità di ricevere una „conferma di cancellazione“ rilasciata dalla polizia cantonale competente con la quale si certifica che le armi vendute sono state cancellate dall’elenco delle armi in mio possesso. Vi è la possibilità di ricevere una conferma scritta in tal senso da parte della polizia cantonale zurighese?
Risposta:

Né la LArm né l’OArm prevedono che venga rilasciato una conferma a seguito dell’invio dei contratti/documenti di vendita. Tuttavia, l’autorità competente deve fornirle le informazioni in merito al suo stato e alle registrazioni a suo carico. Di conseguenza sarebbe quindi possibile chiedere informazioni rispettivamente una conferma se le copie dei contratti/documenti di vendita sono effettivamente arrivate e se sono state effettuate le dovute modifiche in merito alla Sua persona. 

Se vuole avere la certezza Le consigliamo di inviare una richiesta scritta all’ufficio delle armi. Tuttavia, dal punto di vista della legge sulle armi non è necessario, poiché a Suo completo scarico sono sufficienti le fotocopie dei contratti di vendita.

Questione: Le pongo comunque un’ulteriore domanda: Come stanno le cose per le armi che sarebbero dovute essere notificate entro il dicembre 2009 e che per un motivo qualunque non sono state notificate? Si deve comunque ancora procedere con la notifica o si sveglierebbe solamente un can che dorme?
Risposta:

Sottostavano all’obbligo di notifica solamente le armi secondo l’art. 10 LArm (quindi le armi senza il PAA) e solamente nel caso in cui si trattava di un’importazione dall’estero. Si trattava di casi eccezionali e naturalmente ormai non più documentabili dalle autorità. Inoltre, dato che la mancanza di notifica non è perseguibile penalmente non è utile procedere con una notifica tardiva. 

Un’altra situazione è in vigore unicamente per le armi da fuoco per il tiro a raffica e per gli ordigni militari poiché quest’ultimi dovevano essere notificati, pena una denuncia per mancata notifica. In questi casi consiglierei una notifica, la quale a seconda del Cantone e dei funzionari potrebbe portare ad una pena.

Questione: A casa possiedo molte armi tra cui moschetti 31, FASS 57+90, Pistole SIG 210 + 220, con le quali effettuo anche degli esercizi di tiro. Ormai molti anni fa ho acquistato da terzi, ereditato o „ritirato“ dall’esercito le suddette armi. Ora la mia domanda è la seguente: Avrei dovuto annunciare le armi da tempo, cosa che invece ho dimenticato di fare. Mi sono reso punibile e devo comunque procedere ora con la notifica? PROTELL a fine 2008 aveva inviato un promemoria con il quale spiegava in modo dettagliato tutta la procedura inerente la notifica. La notifica delle armi è scaduta nel dicembre 2009 (per armi da fuoco a raffica, silenziatori, ecc. all’11.03.2009).
Risposta:

Le armi da lei elencate sono esentate dall’obbligo di notifica (FASS e Pistole poiché non sono considerate armi secondo l’art. 10 della LArm e il moschetto poiché l’ultimo detentore era la Confederazione oppure un commerciante di armi con permesso valido).


11. Sparare

Questione: Ho due domande in relazione al tiro in aree private. - Si può svolgere l'attività di tiro al piattello su suolo privato se l'area in qui si svolge l'attività è delimitata? - Si può sparare su un parapalle su suolo privato? Fino ad ora nessuno è ancora stato in grado di fornirmi una risposta comprensibile alle mie domande. Il nostro terreno privato (cortile) è un luogo accessibile al pubblico?
Risposta:

In occasione della "grande" revisione della legge sulle armi entrata in vigore il 12.12.2008, è stato introdotto il divieto di tiro secondo l'art. 3 cpv. c della LArm. Nei progetti non era previsto l'osservazione marginale sui luoghi non accessibili al pubblico. PROTELL aveva proposto questo aspetto e il parlamento aveva provveduto all'integrazione dello stesso... 

Di conseguenza può ancora sparare su suolo non accessibile al pubblico, se è delimitato in modo sicuro. Per essere in regola deve quindi adempiere a due requisiti: 

  1. A causa della situazione deve essere chiaro che la zona è privata e non accessibile al pubblico. Dei prati senza recinzioni o una fattoria senza le relative delimitazioni non soddisfano i requisiti di cui sopra. Deve predisporre chiare delimitazioni che segnalino in modo inequivocabile che si tratta di una zona privata. 
  2. L'aspetto della sicurezza presuppone che i colpi non possano in alcuno modo ferire delle persone, degli animali o delle cose. In questo caso fa stato il valore indicativo che in direzione di tiro la rosa x-100 dia i metri necessari a delimitare l'area di sicurezza. Nel caso del tiro al piattello dove il diametro utilizzato è di 2,5mm sarebbero quindi 250 metri. Se sullo sfondo si trova un parapalle sicuro (es. una parete in roccia, la parete di una cava di ghiaia o simili) la distanza potrebbe eventualmente essere ridotta. 

Potrebbero esserci delle lamentele da parte dei vicini a causa del rumore causato dall'attività di tiro. Nessuno meglio di lei sa come potrebbero reagire i suoi vicini di casa. Probabilmente il 1. agosto e il 31 dicembre sarebbero le uniche due date nelle quali potrebbe sparare liberamente. 

Un ulteriore punto è la legge sulla protezione dell'ambiente. Oggigiorno ci sono dei valori limite per la quantità di piombo presente sul suolo. Questi valori a seconda dello sfruttamento del terreno si aggirano ca. a 1000mg per kg di terra. A questo punto le consiglio vivamente di non sparare con i pallini di piombo bensì con quelli di ferro dolce, altrimenti all'autorità competente potrebbe venire in mente di farle risanare il terreno – ed è un fatto estremamente costoso.

Da ultimo vi è poi la legge sulla caccia. A seconda del Cantone nel quale risiede (caccia a patente o caccia in riserva) deve essere sicuro di non trovarsi un una "zona di caccia aperta" dove in occasione dell'attività di tiro potrebbe essere accusato di bracconaggio. 

Può notare che nonostante in realtà la legge sulle armi le concede il diritto di sparare sul suo suolo privato, la cosa sembra essere decisamente complicata, soprattutto per il tiro con il fucile. Il tiro con i fucili da caccia risulta essere decisamente più semplice poiché si può sparare in modo molto più preciso ed è più semplice restringere l'area di tiro.


12. Suppressori e puntatori laser

Questione: Cosa è quindi permesso e cos’è vietato in relazione ai silenziatori e alle apparecchiature laser per la mira?
Risposta:

In realtà la questione è un po’ complessa e bisogna leggere attentamente il testo di legge per capire cosa ha vietato il legislatore. In seguito un breve riassunto sulla questione dei silenziatori/apparecchiature laser per la mira:

 

Detenzione consentita (se acquistato legalmente prima del 1.1.1999)
Acquisto vietato
Porto vietato
Trasporto consentito
Utilizzo consentito

 

Riassumendo la situazione è la seguente: 

Anche in futuro potete detenere legalmente un’apparecchiatura laser per la mira (o un silenziatore), acquistata legalmente prima dell’entrata in vigore dalla LArm (1.1.1999). Potete ad esempio trasportare (trasportare significa portare sulla via più breve da casa allo stand di tiro e ritorno l’apparecchiatura scarica), tuttavia, non potete portare (portare significa avere con sé „pronto al fuoco“) le apparecchiature laser per la mira (o il silenziatore). Dall’1.1.1999 è vietato l’acquisto di apparecchiature laser per la mira, indipendentemente, dal colore del raggio laser.

Ad ogni modo questi oggetti, di cui si è già in possesso, dovrebbero/dovranno essere dichiarati alle autorità cantonali competenti in modo da ottenere l'autorizzazione necessaria. La mancata dichiarazione può essere perseguita tramite sanzione pecuniaria. Un nuovo acquisto è possibile unicamente previo un'autorizzazione straordinaria.


13. Contrassegnare le armi

Questione: Nel frattempo devono essere apportati talmente tanti contrassegni sulle armi che si perde completamente il valore collezionistico!
Risposta:

Con le nuove disposizioni dell'ordinanza sulle armi del 1° settembre 2020, tutte le parti essenziali di armi dovranno essere contrassegnate durante la fabbricazione (solamente in caso di fabbricazione o importazione, non è applicabile alle armi già in detenzione!): 

Un contrassegno individuale numerico o alfabetico 
La designazione del fabbricante (può essere anche codificato) 
Il Paese o il luogo di fabbricazione 
L’anno di fabbricazione (può essere codificato) 

Se viene importata un’arma si deve dunque verificare se sono presenti queste indicazioni. Se non dovesse essere il caso, le indicazioni mancanti devono essere immediatamente contrassegnate dall’importatore. Tuttavia, non vi è una direttiva che stabilisce dove e con che dimensione deve essere apportata la completazione. Nel caso di armi da collezione possono essere contrassegnate con caratteri piccoli oppure sulla parte che in seguito sarà ricoperta dall’impugnatura. È permessa anche la marcatura con il laser poiché non può essere cancellata senza mezzi meccanici. 

A partire dal 01.07.2013 con la ratifica del protocollo sulle armi da fuoco dell’ONU vi è un ulteriore contrassegno di importazione (è valido solamente per le armi che saranno importate successivamente a questa data!)

CHE Contrassegno internazionale per le Svizzera
XXXX  Codice a quattro cifre dell’importatore (il codice viene rilasciato dall’ufficio
centrale delle armi ai detentori di un permesso per il commercio di armi)
XX le ultime due cifre dell’anno di importazione

(Esempio: CHE 0001 13)

Attenzione:
I privati non ottengono un numero di questo tipo. Se a partire dal 01.07.2013 importate un’arma in Svizzera dovete recarvi immediatamente da un armaiolo, che dispone di un numero di importazione, per procedere alla contrassegnazione e alla registrazione. Se le autorità dovessero trovare delle armi che sono state importate dopo il 01.07.2013 e sono sprovviste di contrassegno, quest’ultime verranno ritirate e distrutte!!


14. Armi vietate

Questione: Un mio amico ha comunicato alle autorità di possedere, oltre alle armi, anche alcuni tirapugni. Ora l'autorità vuole far luce sulla questione. Deve consegnare i tirapugni e fare i conti con una multa?
Risposta:

L'art. 4 della LArm sancisce che un tirapugni è da considerare un'arma. Nell'art. 5 viene poi vietato il trasferimento, l'acquisto e l'importazione dello stesso e, poiché si tratta di un'arma, è vietato anche il porto. Tuttavia, è legale la detenzione di tirapugni acquistati prima dell'1.1.1999, in questo caso il detentore non si troverebbe affatto in uno stato illegale. Anche in relazione alla custodia dei tirapugni non vi sono richieste particolari. Come tutte le armi il tirapugni deve essere custodito accuratamente e in un luogo fuori dalla portata di terzi. Nel caso in cui nell'appartamento non dovessero esserci persone non autorizzate (bambini, incapaci di discernimento, ecc.) è sufficiente il deposito in un cassetto, altrimenti è necessario un apposito contenitore sicuro da scasso (cassaforte o simili). 

La persona ha dunque due possibilità: 

- spiega all'autorità le basi giuridiche secondo le quali è in possesso legale del tirapugni, distrugge personalmente il tirapugni oppure lo consegna gratuitamente al primo posto di polizia cantonale per la distruzione (art. 31a della LArm). 

Mi sembra che l'autorità stia facendo un tentativo poco professionale di metter la sua bandierina nel vento dell'opportunismo e di posizionare in secondo piano le basi giuridiche. 
L'interessato deve ora decidere lui stesso come vuole agire.


15. Munizione

Questione: Non capisco perché la munizione con punta cava in Svizzera è vietata mentre in Germania ed in Austria è ammessa. Non si può fare nulla per far sì che sia nuovamente legale anche da noi? In Germania dove vige una legge sulle armi decisamente restrittiva si può sparare tranquillamente con munizione a punta cava? Non può essere che in Svizzera questo tipo di munizione è illegale mentre in Germania è legale?
Risposta:

Come da lei ben notato la munizione con punta cava (tranne che per uso di caccia) nel 2003 è stata vietata dalla CF Metzler. Ai tempi era stato istituito un divieto per le munizioni Teilmantel. La Legge sulle armi le ha fornito questa possibilità. PROTELL, l'organizzazione svizzera degli armaioli e altri gruppi d'interesse hanno lottato con molto impegno contro questo divieto. Come compromesso poi nella versione della LArm del 12.12.2008 questo divieto è stato "alleggerito" stabilendo all'art. 27 dell'Ordinanza dei confini tecnici entro i quali è permessa la munizione Teilmantel. Tuttavia, la munizione altamente deformante, di regola le munizioni a punta cava, restano vietate. 

Come lei sa la Legge sulle armi da tempo dà adito a discussioni ed è costantemente sotto pressione. PROTELL in parlamento ha dei buoni contatti con molti politici borghesi e di conseguenza un buon sostegno. Questi politici si impegnano per una legge sulle armi liberale. Tuttavia, devono essere fissate delle priorità e la munizione a punta cava politicamente parlando è inopportuna. Proprio a causa di presentazioni sbagliate nei media, film, ecc. questa munizione è screditata. Politicamente sarebbe imprudente cercare di togliere il divieto a questo tipo di munizione. Un tiratore può tranquillamente utilizzare le munizioni Vollmantel oppure delle munizioni Teilmantel poco deformanti. Non so darle una spiegazione sul perché in Germania abbiano "alleggerito" le direttive, in Svizzera tuttavia non c'è da aspettarsi una modifica politica in merito alla questione di cui sopra.

Questione: Sulla lista delle „munizioni deformanti“ non sono elencate le munizioni in mio possesso, nonostante quest’ultime in precedenza venivano vendute come munizioni deformanti. In ossequio all’art. 26 la detenzione delle suddette munizioni è vietata. Come faccio a determinare se la munizione in mio possesso è legale o no?
Risposta:

Da alcuni anni nell’OArm art. 26 e 27 viene definito esattamente quali munizioni si possono acquistare, vendere o detenere. Tuttavia vi sono molteplici eccezioni: 

In primo luogo il Consiglio federale in questi articoli dell’Ordinanza non può vietare nessuna munizione utilizzata a scopi sportivi o di caccia. Inoltre se si dovesse trattare di munizioni vietate secondo l’art. 26 e 27 OArm potrebbero comunque sottostare ad eccezioni secondo l’art. 16 della LArm. Questo articolo le garantisce che può detenere munizione acquistata legalmente. Se ad esempio nel 1998 ha acquistato munizione Silvertip cal. 357 magnum anche al giorno d’oggi può comunque detenerla legalmente. 

L’elenco presente in Internet che cita tutte le munizioni illegali secondo il diritto vigente non è ancora definitivo. L’elenco riporta solamente i tipi di munizioni che sono stati testati e che non adempiono ai requisiti richiesti. Se un commerciante vuole importare un nuovo tipo di munizione in Svizzera deve farsi confermare dai produttori di munizioni che la munizione in questione non sottostà al divieto oppure deve far testarla dall’ufficio centrale delle armi. Lei, in qualità di acquirente, in caso di acquisto da parte di un venditore referenziato può partire dal presupposto che quest’ultimo venda solamente munizione ammessa in Svizzera. Se ai tempi ha acquistato della munizione che oggi risultano essere sulla lista delle munizioni vietate può comunque continuare a detenerla ed utilizzarla legalmente.

Questione: Recentemente volevo acquistare le munizioni per il piccolo calibro poiché le utilizzo per l’uccisione dei conigli. L’armaiolo dal quale fino ad ora non avevo ancora fatto compere mi ha chiesto di presentare un estratto del casellario giudiziale. È decisamente ridicolo!
Risposta:

Purtroppo no. Con la nuova legge sulle armi sono state introdotte limitazioni più severe per la vendita di munizioni. Oggigiorno si possono acquistare munizioni solamente se sono adempiute le condizioni per l’acquisto di armi. Se l’armaiolo non la conosce e non sa se lei adempie a tutte le richieste per tutelarsi deve richiedere un estratto del casellario giudiziale. A quel punto potrà venderle la munizione solamente se vi è al massimo una registrazione e se non è correlata con atti di violenza e sostanze stupefacenti. Nel caso la conoscesse, ad esempio negli ultimi due anni ha utilizzato presso di lui il suo PAA, oppure lavora presso la polizia oppure è un suo conoscente, ecc. non le avrebbe chiesto l’estratto del casellario giudiziale.

 


16. Sequestro

Questione: Ho già un'iscrizione nel casellario giudiziale e presto ne riceverò un'altra per superamento del limite di velocità. Posso comunque iscrivere un ulteriore fucile da caccia sulla mia Carta Europea armi da fuoco?
Risposta:

No, in nessun caso! Chi ha più di un'iscrizione nel casellario giudiziale perde il diritto di acquistare e detenere armi da fuoco. Spesso l'autorità competente per le armi non si accorge che si è aggiunta una seconda iscrizione. Tuttavia, se nel periodo nel quale sussiste più di un'iscrizione nel suo casellario giudiziale lei fa domanda per una nuova arma è lei stesso a risvegliare il can che dorme e l'autorità non può fare nient'altro che sequestrarle tutte le armi. Sia molto prudente e non faccia nessun altra richiesta, proceda con l'iscrizione del fucile nella Carta Europea armi da fuoco solamente dopo che la prima iscrizione è stata cancellata dal casellario giudiziale.

Questione: Uno dei miei clienti è stato accusato di violenza domestica e le autorità hanno provveduto a sequestrargli tutte le armi. Voi potreste darci supporto giuridico in occasione del procedimento giudiziario?
Risposta:

PROTELL mette a disposizione dei suoi membri un servizio giuridico in materia di armi. Questo servizio è in grado di dare informazioni di natura giuridica su varie questioni legate al diritto sulle armi. Una consulenza individuale nel caso da lei indicato è alquanto complicato e non è dunque possibile; supererebbe di gran lunga i mezzi e le possibilità messe a disposizione da PROTELL, è escluso anche un semplice supporto nel procedimento di cui sopra. 

In generale possiamo dire quanto segue: 

- In presenza di violenza domestica o anche solo in casi di presunta violenza domestica oggigiorno vengono sequestrate tutte le armi (art. 8 cpv. 2 c e d della LArm). 
- Le armi vengono restituite unicamente se vi è un parare positivo da parte di un medico, il quale conferma che si può presupporre che non vi saranno più casi di violenza. 
- Nel caso di sequestro definitivo delle armi le autorità solitamente dovrebbero restituire quanto racimolato dalla vendita delle armi al diretto interessato. Tuttavia, non sono loro che si devono preoccupare di trovare dei potenziali acquirenti. Il detentore delle armi sequestrate deve elencare alle autorità dei potenziali acquirenti ai quali le armi possono essere vendute in ossequio della Legge sulle armi.

Questione: Mi sono state sequestrate delle armi. Cosa posso fare?
Risposta:

- L’autorità ha il diritto di sequestrare le armi solamente se vi sono i presupposti secondo l’art. 8 della LArm oppure se si possiedono armi senza avere il porto di armi. 

- Non vi è una base giuridica secondo la quale un detentore di armi debba presentare i contratti di armi, copia del PAA o debba confermare l’acquisto legale delle armi. Se le armi sono state acquistate prima dell’1.1.1999, oppure l’acquisto risale a più di 10 anni fa, di regola non esistono più dei giustificativi, fatto assolutamente legale. L’autorità non ha alcuna base giuridica per procedere ad un sequestro di un’arma per la quale non esistono più giustificativi. L’autorità deve provare che l’acquisto dell’arma era illegale. Se il detentore adempie a tutti i requisiti dell’art. 8 LArm non possono nemmeno essere sequestrare le armi acquistate illegalmente. Tuttavia, l’autorità lo può punire per l’acquisto illegale. 

- Al contrario, se le armi sono state sequestrate in relazione a casi di minacce, problemi psichici, ecc. ( art. 8 cpv. 2c e d) quest’ultime verranno riconsegnate solo previo presentazione di un certificato medico positivo in tal senso. 

Nella prima fase del sequestro (che è un provvedimento provvisorio) spesso non si può fare niente se non rispondere alle domande poste dalle autorità. Se si riesce a confutare i sospetti delle autorità le armi verranno restituite, se invece le autorità dopo le vostre chiarificazioni restano salde sulle loro accuse (qualunque esse siano) in un secondo tempo disporranno il ritiro definitivo delle armi. Contro questa decisione definitiva vi è ora la possibilità di ricorso con il supporto di un avvocato.

 


17. Importazione ed esportazione

Questione: La domanda è: come si può importare in Svizzera un modello in sezione di un fucile d'assalto da un paese UE. Quali autorizzazioni e formalità sono richieste?
Risposta:

Di base il Tribunale federale ha appurato che anche un'arma modificata completamente deve essere comunque ancora considerata come il modello di base. Se dunque tecnicamente per un esperto sarebbe comunque ancora possibile (anche se con un dispendio enorme) "ripararla" quest'ultima viene considerata come arma e non come modello in sezione. Il problema è dunque la delimitazione della fattibilità tecnica per riportarla al modello originario. In qualità di armaiolo negherei questa fattibilità se su tutti i pezzi principali dell'arma ci sono delle finestrelle fresate. 

Questo principio di base per lei significa che: 

Se non vuole avere problemi per questo fucile di assalto le conviene richiedere al Cantone un PAA (rispettivamente un'autorizzazione eccezionale nel caso si trattasse di un'arma per il tiro a raffica attuale o superata). Con questo PAA può in seguito richiedere un permesso di importazione presso l'Ufficio centrale. 

Se invece ritiene che il modello in sezione non può in nessun caso essere riportato al suo stato originario, poiché tutte le parti principali (canna, otturatore, ecc.) sono rovinati/distrutti, potete provare ad importare l'arma senza documenti. Le parti piccole, le cosiddette parti di armi appositamente costruite, non necessitano di un permesso di importazione. Se optate per questa soluzione vi è però il rischio che il modello in sezione possa essere fermato in dogana e vi possano essere discussioni con le autorità.

Questione: A seguito dell'introduzione delle nuove disposizione dettate dal protocollo sulle armi da fuoco dell'ONU, la SECO mi ha richiesto un'autorizzazione per l'importazione di un cannocchiale di puntamento.
Risposta:

Lei ha dovuto presentare un'autorizzazione della SECO per l'importazione di un cannocchiale di puntamento poiché quest'ultimo sottostà alla Legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Non si tratta di un cambiamento dovuto al protocollo sulle armi da fuoco dell'ONU, è così già da molti anni. Le piccole modifiche dovute al protocollo sulle armi dell'ONU entreranno in vigore quest'anno. 

La Legge sul controllo dei beni a duplice impiego regolamenta i beni che non vengono presi in considerazione né nella Legge sulle armi né nella Legge federale sul materiale bellico e può essere applicata sia in campo civile che materiale.

Questione: Esposizione dei fatti:  Ordino una bottiglia, una cinghia del fucile e cannocchiale di puntamento dalla Germania.  Il pacco viene spedito per il tramite della ditta „XY“. La dogana richiede un permesso di armi o un altro tipo di dichiarazione da parte dell’Ufficio federale!  Credo proprio che per il tramite del servizio giuridico siate in grado di confermare che un cannocchiale di puntamento non è né un’arma né una parte essenziale di essa. In considerazione di ciò la dogana ha il diritto di richiedermi una conferma da parte dell’Ufficio federale con la quale viene certificato che un cannocchiale di puntamento non è un’arma? Sarebbe piuttosto il compito dei doganieri stessi, no? Se il mio caso non dovesse essere un caso isolato, ma piuttosto un trend, sono dell’avviso che dovremmo reagire. La definizione di “arma e parte essenziale di arma” non deve essere interpretato a proprio piacimento. Ciò significherebbe che noi cacciatori non saremmo più sottoposti ad un inutile burocratismo (più precisamente angherie) e a costi che dovrebbero essere supportati dalle Autorità. Naturalmente l’autorità può commettere un errore sono umani anche loro.
Risposta:

Ha ragione, sia il cannocchiale di puntamento che la cinghia per il fucile non sottostanno alla Legge sulle armi e di conseguenza si possono importare senza autorizzazione. 

Tuttavia, sia l’importazione (che l’esportazione) generalmente sono problematiche poiché non vi è solo la Legge sulle armi che si muove su questo campo, bensì anche la Legge federale sul materiale bellico e la Legge sul controllo dei beni a duplice impiego; perfino per i grossisti e gli armaioli non è sempre possibile stabilire se per un articolo che non sottostà alla Legge sulle armi eventualmente si debba comunque richiedere un’autorizzazione della SECO in ossequio alla Legge sul controllo dei beni a duplice impiego o alla Legge federale sul materiale bellico. Nelle centinaia di pagine del libro con i numeri doganali spesso vi sono delle restrizioni per l'importazione di "parti di o accessori di…". Questa situazione complicata non è causata né dalla dogana né dal trasportatore, bensì dalle complicate leggi e convenzioni doganali fra i vari paesi. 

Per la ditta „XY“ lei è un cliente. Sicuramente non è loro intenzione crearle degli inutili fastidi burocratici. Piuttosto sarà impossibile per gli addetti all'importazione avere tutte le conoscenze dettagliate su ogni campo d'applicazione per lo sdoganamento delle varie merci. Sarebbe utile collaborare con il servizio di trasporto e la dogana; come in tutti gli ambiti solo così si riescono ad accelerare i tempi. 

Se non vuole perdere tempo con lo sdoganamento ed i costi per il trasporto l'unica soluzione plausibile sarebbe l'acquisto in Svizzera.

Questione: Sto considerando di inviare all'estero un armadio per le armi. Poiché non si tratta di una parte essenziale di un'arma non dovrebbero esserci problemi vero?
Risposta:

Presupponendo che lei invii l'armadio per le armi in uno Stato Schengen, in qualità di privato non necessita di un’autorizzazione all'esportazione da parte della SECO, neppure quando si tratta di un armadio per un'arma che sottostà alla legge sul materiale militare. L'autorità competente per le esportazioni è l'ufficio centrale delle armi del fedpol (Ufficio federale di polizia). Come giustamente ribadito da lei, l'armadio per le armi non è una parte essenziale di un'arma cosicché non necessita neppure uno scritto da parte dell'ufficio centrale. 

Per l'esportazione in uno Stato Schengen non è quindi necessaria un'autorizzazione. A seconda del paese, nel quale vuole inviare l'armadio, è possibile che il destinatario debba presentare un'autorizzazione per l'importazione.


18. Contratti sulle armi

Questione: Sono un cittadino germanico con un permesso B. Un mio collega che spara con me nella stessa società di tiro di piccolo calibro vorrebbe vendermi il suo Stutzer. È sufficiente compilare un contratto di compravendita di armi ed inviarne una copia all'ufficio di armi cantonale?
Risposta:

No. Per questo tipo di acquisto dovrebbe essere cittadino svizzero oppure cittadino germanico con un permesso C. Con il permesso B è necessario un PAA per l'acquisto di qualsiasi arma. Il PAA viene rilasciato dall'ufficio di armi del Cantone nel quale risiede. Deve solamente compilare il formulario di richiesta e allegare una copia del suo documento d'identità, l'estratto del casellario giudiziale e una dichiarazione del suo paese d'origine con la quale si dichiara che nel suo paese d'origine lei avrebbe la facoltà di acquistare un'arma del tipo richiesto

Questione: Ho acquistato un fucile ad aria compressa in un negozio di armi. Nonostante recentemente io avessi già acquistato una pistola con un PAA il venditore ha compilato un contratto che ho dovuto sottoscrivere. Era veramente necessario?
Risposta:

Sì, a partire dal 12.12.2008 (Accordi di Schengen) i fucili ad aria compressa sono considerate armi. Solamente chi adempie ai requisiti per il rilascio di un PAA può acquistare un fucile ad aria compressa. Nel suo caso i requisiti erano adempiuti con la presentazione del PAA per l'acquisto della pistola. Il contratto è previsto dalla legge, tuttavia solo il venditore e l'acquirente hanno l'obbligo di conservazione dello stesso per 10 anni. Non è previsto l'invio di una copia dello stesso all'Ufficio delle armi cantonale.

Questione: Un mio collega facendo ordine in cantina ha trovato dei fucili vecchissimi appartenenti al suo defunto nonno che era cacciatore. Poiché lui stesso non ha alcun interesse delle armi voleva procedere con la distruzione delle stesse, per fortuna sono riuscito a fermarlo in tempo. Ora vorrebbe cedermele e vorrei procedere nel modo più corretto possibile. Si tratta dei seguenti fucili:  1 Hahn-canna doppia „H. Scherping Hof-Büchsenmacher in Hannover“  1 Drilling „Paul Jung Stuttgart“  1 fucile da caccia colpo singolo a ripetizione, modificato a carabina calibro 9,3mm „H. Grunder Thun“ 1 fucile modello 1889 Schmidt-Rubin 1 Martini-Stutzer „Rud. Elmer St. Gallen“ È sufficiente la stipulazione di un contratto o è necessario un PAA? 
Risposta:

Tutte le armi elencate sopra sono armi ai sensi dell'art. 10 della LArm e non sottostanno all'obbligo di un PAA.

Questione: Trasferimento di armi prima del 12.12.2008. L'autorità mi chiede di presentare il contratto con il quale a suo tempo ho venduto la mia Pump Action a mio fratello. Tutto ciò è accaduto nel 2001 e non sono più in possesso del contratto.
Risposta:

Prima del 12.12.2008 i privati potevano vendere tra di loro una Pump Action mediante il suddetto contratto senza inviare una copia dello stesso all'Ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell'acquirente. Tuttavia anche allora esisteva l'obbligo per entrambi le parti di custodire il contratto firmato per almeno 10 anni. Nel caso di un contratto sottoscritto nel 2001 questi 10 anni sono già passati e non vi è più l'obbligo di custodirne una copia. L'autorità non ha quindi nessuna base giuridica per richiederle una copia del contratto.

Questione: Vorrei vendere le mie vecchie armi da caccia a dei colleghi cacciatori, poiché per motivi di età devo smettere con l'attività di caccia. Come devo procedere e che formulari sono necessari?
Risposta:

Innanzitutto deve valutare se gli acquirenti adempiono a tutti i requisiti richiesti per il rilascio di un PAA (a grandi linee: che non abbiano numerosi precedenti penali, che siano maggiorenni, cittadini svizzeri, che non abbiano dipendenza da sostanze che danno assuefazione e che non soffrano di problemi psichici). Se dalle sue conoscenze personali può dare per certo che i requisiti sono soddisfatti può procedere con la vendita. Tuttavia se non è sicuro che tutti i requisiti siano soddisfatti deve chiedere un estratto del casellario giudiziale oppure con l'accordo dell'acquirente informarsi presso l'Ufficio centrale delle armi. La compravendita viene conclusa con il seguente formulario: 
Contratto scritto 
Sia il venditore che l'acquirente hanno l'obbligo di custodire il contratto firmato da entrambi le parti per almeno 10 anni. Inoltre in qualità di venditore ha l'obbligo di inviare una copia del contratto di compravendita all'Ufficio delle armi del Cantone nel quale è domiciliato l'acquirente.


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